Lo statuto

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STATUTO dell’associazione ludico – sportiva CASUS BELLI

Titolo I – Denominazione, sede e oggetto.

Art. 1 – Denominazione. E’ costituita l’ Associazione Ludico – Sportiva “Casus Belli” .

Art 2 – Sede. L’Associazione ha sede legale nel comune di Latina c/o Mauro Faina in via della Stazione 13, Latina Scalo.

Art. 3 – Oggetto sociale. a) L’Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopi religiosi e non persegue finalità di lucro, ma persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, culturale, civile, di promozione della cultura, del tempo libero e del gioco intelligente. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

  1. b) L’Associazione si propone, in particolare, di promuovere, divulgare e diffondere lo studio, la conoscenza, la pratica e la cultura del gioco di simulazione storico-militare, inteso come passatempo intelligente, momento di socialità e divertimento, occasione di contatto con persone e culture diverse, confronto sportivo e intellettuale, percorso di miglioramento personale.

Art. 4 – Conseguimento scopi dell’associazione .Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti:

  1. a)perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali, in particolare quelle inerenti il gioco di simulazione storico-militare, attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;
  2. b)organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento, all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, concorsi, conferenze, dimostrazioni, proiezioni di film e diapositive, manifestazioni ed incontri di natura sportiva – ricreativa e culturale nel campo dei giochi;
  3. c)effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
  4. d)gestire e promuovere corsi di istruzione dei giochi;
  5. e)l’Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Art. 5 – durata. La durata dell’Associazione è illimitata

Art. 6. L’Associazione è regolata dal presente Statuto approvato dall’Assemblea degli Associati.

Art. 7. L’anno ludico dell’associazione, coincidente con l’esercizio sociale, va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Titolo II – Soci

Art. 8 – Adesione. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.

I soci si distinguono in:

  1. soci onorari (nominati dall’assemblea su proposta di un consigliere o del Presidente per meriti o per importanza.)
  2. soci ordinari (coloro che hanno versato la quota annuale )
  3. soci sostenitori (iscritti alle varie competizioni, non pagano quote, non hanno diritto di voto alle assemblee, possono partecipare a manifestazioni)

Sono soci onorari quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e pagano la quota annua per l’iscrizione.

Sono soci sostenitori coloro che partecipano attivamente alle competizioni organizzate durante l’anno ludico.

I soci onorari ed i soci sostenitori possono diventare soci ordinari, con tutti i diritti di questi ultimi, se provvedono a versare la quota entro il 28 febbraio dell’anno ludico.

Art. 10. Ogni socio assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti di ogni attività e si impegna a rispettare con lealtà e disciplina, le norme che regolano le iniziative sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura.

Art. 11. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all’interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona e il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

La qualità di socio ordinario si acquisisce con il pagamento di una quota annua secondo quanto stabilito dal comma precedente, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 12 – Recesso e Decadenza. 1. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data in cui il consiglio direttivo ne riceve la notifica.

  1. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione.
  2. Gli aderenti che non avranno effettuato il versamento quota entro la data indicata dall’assemblea, si considerano decaduti.
  3. Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale e non può richiedere la restituzione dei contributi versati.

Art. 13 – Esclusione. 1. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 10 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa, ai soci e ai terzi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea soci nella prima riunione utile, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

L’esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera o via e-mail al presidente.

Titolo III – Organi sociali

Art. 14 – Organi sociali . Gli organi sociali sono:

  1. L’Assemblea dei soci
  2. Il Presidente
  3. Il Consiglio Direttivo

Art. 15 – L’Assemblea. L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell’Associazione almeno venti giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci ordinari iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci ordinari maggiorenni spetta un voto. E’ permesso al socio ordinario impossibilitato a presenziare l’assemblea , delegare un socio ordinario a votare in sua vece. Ogni socio può essere rappresentante di una sola delega. A discrezione del Presidente i soci sostenitori possono essere chiamati a partecipare all’assemblea, anche se non hanno diritto di voto.

Art. 15 bis – L’assemblea ordinaria:

  1. a)approva il programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale;
  2. b)approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. c)procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
  4. d)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Art. 15 ter – Assemblea straordinaria. L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 15 quater – Quorum. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Art. 15 quinques. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Art. 16 – Il consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente – Tesoriere e il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina di eventuali Direttori Tecnici per aree e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell’incarico.Il Consiglio Direttivo predispone e redige i regolamenti dei tornei e di tutte le iniziative ludiche sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro: – curare l’adozione delle delibere assembleari; – redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea; – redigere il rendiconto economico finanziario; – compilare i regolamenti interni; – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; – deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati; – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; – redigere annualmente l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione; – compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il presidente. Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 18. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E’ previsto per i soci , se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese (art. 4 legge 133/99) per la partecipazione alle competizioni nazionali o estere e alle varie riunioni.

TITOLO IV– Sanzioni disciplinari

Art. 19. A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: il richiamo, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere notificata dall’Assemblea dei soci.

TITOLO V – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 20 – Patrimonio. 1. Il patrimonio è costituito:

  1. a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  3. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  4. a) quote e contributi degli associati;
  5. b) eredità, donazioni e legati;
  6. c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

statutari;

  1. d) contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
  2. e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento nell’ottica del conseguimento degli scopi sociali, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  3. f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 20 bis – Fondo comune. Tutte le entrate dell’associazione costituiscono il fondo comune. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 20 ter – Contributi e sponsorizzazioni. L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 20 quater – Erogazioni, donazioni e lasciti

  1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che

delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

  1. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in

armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

  1. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 21 – Bilancio. 1. Gli esercizi dell’Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

  1. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative

all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per

l’esercizio annuale successivo.

  1. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione degli associati, almeno venti giorni prima della data fissata per

l’approvazione.

  1. I soci, riuniti in Assemblea, approveranno il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla

chiusura rispettivamente dell’anno in corso e successivo a quello di spettanza.

Art. 22 – Avanzi di gestione. 1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria

struttura.

  1. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’attuazione delle attività istituzionali

Titolo VI – Modifiche Statuto/scioglimento

Art. 23. Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 24. L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci ordinari, esecutivi ed onorari appositamente convocata (in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale).

Letto, confermato e sottoscritto

I soci